Sez. 4, Sentenza n. 6840 del 12/11/1980 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149713 - 01
NULLITÀ DEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ VERIFICATESI NELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITÀ NON ATTINENTE ALLA VALIDITÀ E ALL'EFFICACIA DELLA CITAZIONE - NULLITÀ INSANABILE AI SENSI DELL'ART. 6 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 544 - ESCLUSIONE.*
NULLITÀ DEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ VERIFICATESI NELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITÀ NON ATTINENTE ALLA VALIDITÀ E ALL'EFFICACIA DELLA CITAZIONE - NULLITÀ INSANABILE AI SENSI DELL'ART. 6 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 544 - ESCLUSIONE.*
L'art. 185 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 8 agosto 1977 norma di immediata applicazione nel momento in cui devono dichiararsene gli effetti, anche rispetto ad Atti precedenti - prevede come ipotesi di nullità insanabile, per quel che concerne lo imputato, solo la sua omessa citazione. Ne consegue che la nullità eventualmente verificatasi nella dichiarazione di contumacia e che non riguarda la validità e l'efficacia della citazione a giudizio dell'imputato, può essere rilevata e dedotta solo nei limiti di cui all'art. 185 ultimo comma cod. proc. pen. (sulla efficacia immediata della disciplina dell'art. 6 legge 8 agosto n. 534 V. Mass. 139986 anno 1976, 141154, 141638, 141818, 143260, 143284, 143467, 143679 anno 1979; 144589, 144744, 156070, 147039 anno 1980; crf. Mass. 147753 anno 1981, che, pur riconoscendo vigente il principio della irretroattività della legge penale e, quindi, l'inapplicabilità della nuova legge agli Atti e ai fatti compiuti sotto la vecchia disciplina e che sotto di essa avevano consumato i loro effetti, ha ritenuto applicabile alla nullità pregressa il novum ius perché l'atto nullo non aveva ancora esaurito i suoi effetti; parla di inapplicabilità delle nuove norme, che danno luogo alla sanatoria delle nullità, alle Disposizioni processuali determinanti la sanzione della inammissibilità mass. 141780 anno 1979; contra l'indirizzo dominante mass. 141025 anno 1979; quasi sullo stesso indirizzo della mass. 147753 mass. 137633 anno 1978. Sulla nullità della citazione dell'imputato, rilevante ai fini della nuova normativa V. Mass. 139985 anno 1978 e massime ivi citate, mass. 143439 anno 1979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)