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Sez. L, Sentenza n. 2430 del 27/02/1992 (Rv. 475980 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura | Attività agricole connesse - Nozione ex art. 2135 cod. civ. - Operatività - Esclusione - Nozione ex art. 207 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Carattere esaustivo - Attività di molitura delle olive svolta dal proprietario di un'azienda agricola in un frantoio sito nella medesima - Natura agricola - Provenienza delle olive da altre aziende agricole - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475980-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura

La nozione di attività agricole connesse dettata dall'art. 2135, secondo comma cod. civ. (per il quale le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli sono connesse quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura) non è utilizzabile ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stante il carattere esaustivo della definizione offerta dall'art. 207, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che, con norma non meramente ripetitiva di quella del primo comma dello stesso articolo, considera connesse, complementari od accessorie, ai fini predetti, le lavorazioni dirette alla trasformazione ed all'alienazione dei prodotti agricoli quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola). Pertanto, l'attività di molitura delle olive, svolta dal proprietario di un'azienda agricola in un frantoio sito nella medesima, va qualificata agricola, ai fini assicurativi suddetti, ancorché le olive ivi molite provengano in prevalenza da altre aziende agricole anziché dal fondo nel quale è sito il frantoio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)