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Sez. L, Sentenza n. 3686 del 09/04/1998 (Rv. 514412 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Qualificabilità come agricole delle aziende svolgenti attività "connesse" - Individuazione delle attività connesse - Criteri - Attività rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura - Prevalenza dell'attività di trasformazione e / o alienazione dei prodotti agricoli rispetto all'attività di produzione - Qualificabilità dell'azienda come agricola - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514412-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è, tra le altre, qualificabile come agricola l'azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 cod. civ. e 206 T.U. n. 112 del 1965, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso nell'art. 2135 cod. civ. (al quale si richiama l'art. 207 T.U. citato), le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (Principio affermato in relazione ad azienda dedita all'allevamento di polli in cui la maggior parte dell'attività produttiva si concentrava nello stabilimento per la macellazione e trasformazione della carne).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)