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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 02/06/1978 (Rv. 392163 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DISCIPLINA RELATIVA - COMPIUTEZZA - RIFERIMENTO ANALOGICO ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392163-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DISCIPLINA RELATIVA - COMPIUTEZZA - RIFERIMENTO ANALOGICO ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - PRECLUSIONE.*

Nel giudizio di divorzio, la procedura relativa alla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del tribunale, al fine del tentativo di conciliazione, trova autonoma e completa regolamentazione nell'art 4 della legge 1 dicembre 1970 n 898, per cui resta precluso ogni riferimento analogico alle Disposizioni dettate dal codice di rito per il procedimento di separazione, ivi compresa quella dell'art 707 secondo comma cod proc civ sull'inefficacia della domanda per mancata presentazione del coniuge istante. (V 124/77, mass n 383616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 828 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)