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Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977 (Rv. 383616 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DEL RICORRENTE - INEFFICACIA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383616-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DEL RICORRENTE - INEFFICACIA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La norma dettata dall'art 707 secondo comma cod proc civ, secondo la quale, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, se il ricorrente non si presenta all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del tribunale, la domanda non ha effetto, non e applicabile nel procedimento di divorzio, nel quale il coniuge intimato, che sia comparso, puo, in assenza del ricorrente, fare propria la domanda ed insistere per lo scioglimento del matrimonio. (V 3068/75, mass n 377165).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)