Sez. 2, Sentenza n. 141 del 09/01/1998 (Rv. 511406 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Sopravvenienza di normativa più rigorosa - Mancato completamento dell'opera prima della sua entrata in vigore - Onere probatorio di colui che ne chiede la demolizione - Sussistenza - Inversione a carico del convenuto - Condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE
Spetta al proprietario che chiede la demolizione dell'opera in violazione della normativa sulle distanze dimostrare che al momento dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa essa non era completata, mentre il convenuto può limitarsi a contestare, senza altro onere probatorio, neppure nel caso abbia articolato prova testimoniale sul punto, sempre che non vi sia inequivoca rinuncia ai vantaggi derivantigli dai principi che disciplinano la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)