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Sez. 1, Sentenza n. 215 del 28/01/1974 (Rv. 367811 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - CONDIZIONI - INSUFFICIENZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367811-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - CONDIZIONI - INSUFFICIENZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 46 del 23 maggio 1966 (che ha dichiarato illegittimo l'art 156 cod civ nella parte in cui pone a carico del marito l'Obbligo di somministrare alla moglie, in regime di separazione senza colpa di alcuno, tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa) la Mancanza o l'insufficienza dei mezzi economici della moglie separata senza sua colpa, e elemento della fattispecie costitutiva del suo diritto al mantenimento. (Conf 3515'72, mass n 361451; 383'72, mass n 356280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)