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Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 06/12/1972 (Rv. 361451 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - CONDIZIONI - MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA - PROVA - ONERE DELLA MOGLIE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361451-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - CONDIZIONI - MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA - PROVA - ONERE DELLA MOGLIE.*

A seguito delle sentenze 23 maggio 1966, n 46, e n 133 del 13 luglio 1970 della Corte costituzionale, l'insufficienza o la Mancanza di mezzi economici della moglie e elemento della fattispecie costitutiva del diritto della stessa moglie, separata e incolpevole, al mantenimento da parte del marito. Ne consegue che grava su costei l'Onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi economici sufficienti per il suo mantenimento. (Conf 2994'71, mass n 354274; 2986'71, mass n 354259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)