Sez. 5, Sentenza n. 29625 del 19/04/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286873-02
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Assemblaggio di parti di un prodotto recanti marchio contraffatto - Reato di cui all'art. 473, cod. pen. - Configurabilità - Assorbimento nel delitto di cui all'art. 474, cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
In tema di delitti contro la fede pubblica, l'assemblaggio di parti di un prodotto (nella specie, orologi) recanti marchio contraffatto, volto a creare un nuovo oggetto, a sua volta connotato da falsità del marchio, integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. che non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 474 cod. pen. poiché questo ha riguardo alla mera introduzione nello Stato o alla messa in vendita di prodotti, recanti un marchio non originale, già completi in ogni loro parte.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)