Sez. 5, Sentenza n. 18289 del 27/01/2016 Cc. (dep. 02/05/2016) Rv. 267119 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Delitto di cui all'art. 473 cod. pen. - Oggetto della tutela - Collegamento tra marchio e prodotto - Configurabilità - Necessità dell'immissione in circolazione del prodotto contraffatto - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., essendo finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale. (Fattispecie relativa a prodotti falsi riproducenti un modello di borse registrato ma non ancora commercializzato dal reale produttore, in cui la S.C. ha affermato la natura plurioffensiva del reato di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)