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Sez. 3, Sentenza n. 3985 del 28/11/1975 (Rv. 378280 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DEL REGIME VINCOLISTICO - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE - CONCETTO - PREVALENZA RISPETTO ALLA MANO D'OPERA ESTRANEA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378280-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DEL REGIME VINCOLISTICO - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE - CONCETTO - PREVALENZA RISPETTO ALLA MANO D'OPERA ESTRANEA - SUFFICIENZA.*

Nell'ipotesi in cui il proprietario concedente, quale coltivatore diretto, chieda il rilascio del fondo per coltivarlo personalmente, opponendosi alla proroga legale del contratto di affitto, deve ricevere applicazione l'art 1 del DLCPS 1 aprile 1947, n 273, il quale richiede, affinche il concedente possa legittimamente opporsi alla proroga legale, che la sua capacita lavorativa familiare sia 'proporzionatà. Il concetto di proporzione, ai fini della citata norma, non va inteso in senso restrittivo, di perfetta eguaglianza della capacita lavorativa della famiglia del concedente alla capacita richiesta per provvedere alla coltivazione, bensi di 'prevalenzà della capacita lavorativa della famiglia stessa rispetto alla mano d'opera estranea impiegata. (V 2449/71, mass n 353436).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)