Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 20/08/1992 (Rv. 478603 - 01)
Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore | Fidejussione a garanzia di una apertura di credito bancario in conto corrente - Decadenza del debitore principale dal diritto di impugnare gli estratti conti inviati dalla banca - Citazione in giudizio del fidejussore da parte della banca per il pagamento della somma dovuta - Contestazione da parte del fidejussore circa la definitività degli estratti conto - Ammissibilità - Esclusione.
Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore
Poiché, ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., il fidejussore, oltre alle eccezioni attinenti ad eventuali vizi del contratto fidejussorio, può opporre al creditore le sole eccezioni deducibili da parte del debitore garantito, qualora sia stata prestata una fidejussione a garanzia di un'apertura di credito bancario in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, il fidejussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questo, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)