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Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 11/03/1996 (Rv. 496268 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Estratto conto trasmesso dalla banca al cliente - Omessa impugnazione - Fideiussori - Diritti di contestare il tasso applicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496268-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Pertanto, i fideiussori non perdono il diritto di contestare il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito, nel caso in cui essi adducano la violazione della clausola contrattuale che aveva posto a parametro di riferimento degli interessi ultralegali le condizioni praticate sulla piazza dalle altre aziende di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)