Sez. L, Sentenza n. 4870 del 23/04/1992 (Rv. 476931 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 - Diritto della bracciante agricola in relazione al periodo di astensione obbligatoria - Presupposto - Minima attività lavorativa richiesta per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Riferimento all'anno precedente - Sufficienza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
Il diritto della bracciante agricola all'indennità prevista, in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) non postula necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate) richiesta per l'iscrizione negli elenchi nominativi (disciplinati prima dal r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e poi dal d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con legge n. 83 del 1970) sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l'astensione predetta, bastando che l'indicato numero di giornate lavorative sia stato completato nell'anno precedente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)