diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20114 del 11/10/2004 (Rv. 577650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Diritto della bracciante agricola in relazione al periodo di astensione - Presupposto - Minima attività lavorativa richiesta per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Riferimento all'anno precedente all'evento assicurato - Sufficienza - Protrazione dell'astensione nell'anno successivo all'evento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto della bracciante agricola all'indennità di maternità non postula necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate) richiesta per l'iscrizione agli elenchi nominativi sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l'astensione predetta, dovendosi considerare sufficiente - alla luce dei principi sottesi alla legislazione di tutela della maternità - l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente all'evento assicurato, anche se l'astensione, sia obbligatoria che facoltativa, si protragga nell'anno successivo all'evento stesso.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)