Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 04/07/1995 Cc. (dep. 09/08/1995) Rv. 202365 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Giudizio di rinvio nel procedimento incidentale "de libertate" - Rimessione del processo dopo il rinvio, ad altra sede giudiziaria - Competenza a provvedere del giudice indicato nel rinvio - Persistenza - Ragioni.
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio
Poiché in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, la cui statuizione sul punto è espressamente definita come vincolante dall'art. 25 dello stesso codice (salvo che dall'emergere di fatti nuovi derivi la competenza di un giudice superiore o la giurisdizione di altro giudice), nell'ipotesi che, successivamente alla decisione di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame e prima della fissazione dell'udienza di rinvio, il procedimento principale sia trasferito ad altra sede in accoglimento di un'istanza di rimessione, legittimamente procede al nuovo giudizio di riesame il giudice originariamente competente ed a favore del quale il rinvio è stato disposto, a nulla potendo rilevare, alla stregua dell'assolutezza del principio enunciato dall'attuale normativa, la successiva rimessione del processo principale ad altra sede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)