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Sez. 6, Sentenza n. 3402 del 09/09/1997 Cc. (dep. 06/10/1997) Rv. 209299 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Tribunale del riesame - Competenza - Discussione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209299-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza del tribunale del riesame, non è più ammessa discussione sulla competenza esplicitamente o implicitamente attribuita con la sentenza di rinvio, neppure con riferimento a quella del g.i.p. In tal caso, infatti, la Corte assegna in modo definitivo (nell'ambito del procedimento del riesame) la competenza stessa anche al giudice di primo grado, il cui territorio rientra in quello dell'istanza superiore, salva la sopravvenienza di fatti totalmente nuovi, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)