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Sez. 2, Sentenza n. 19204 del 21/09/2011 (Rv. 619192 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Risarcimento del danno conseguente alla mancata realizzazione di un diritto indisponibile - Prescrizione - Durata decennale - Fondamento - Vendita di un immobile - Diritto dell'acquirente ad ottenere l'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità - Prescrizione decennale - Sussistenza - Fondamento - Decorrenza.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619192-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell'indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2934 cod. civ.. Ne consegue che, in tema di compravendita immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell'acquirente ad ottenere l'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell'immobile alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato dal giudice per l'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)