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Sez. 2, Sentenza n. 5272 del 15/11/1978 (Rv. 395045 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - VENDITA DI UN IMMOBILE COSTRUITO SENZA LICENZA DI COSTRUZIONE E PRIVO DELLA LICENZA DI ABITABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE - CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DI IRREGOLARITA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE SIN DAL MOMENTO DELL'ACQUISTO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI PROCURARE LA COSIDDETTA LICENZA IN SANATORIA - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - DESUMIBILITA DAL CONTRATTO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395045-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - VENDITA DI UN IMMOBILE COSTRUITO SENZA LICENZA DI COSTRUZIONE E PRIVO DELLA LICENZA DI ABITABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE - CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DI IRREGOLARITA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE SIN DAL MOMENTO DELL'ACQUISTO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI PROCURARE LA COSIDDETTA LICENZA IN SANATORIA - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - DESUMIBILITA DAL CONTRATTO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*

Nell'ipotesi di compravendita di un immobile costruito senza licenza edilizia e privo del permesso di abitabilita si verifica, nei rapporti fra venditore e compratore, una fattispecie riconducibile alla disciplina dell'art 1483 cod civ che ha gli effetti sostanziali dell'evizione totale, in quanto l'eventuale ordinanza di demolizione della costruzione abusiva comporta la perdita assoluta e definitiva della cosa per effetto dei poteri esercitati dalla pubblica amministrazione. Pertanto, allorquando tale situazione di irregolarita sia nota al compratore sin dal momento dell'acquisto, non sussiste l'Obbligo del venditore di procurare la cosiddetta licenza in sanatoria, ma le obbligazioni del venditore - nel loro contenuto e nella loro entita - trovano la loro fonte esclusiva nella volonta contrattuale, desumibile anche dall'evolversi della situazione nei confronti delle autorita amministrative. Tali obbligazioni, peraltro, avendo fonte esclusivamente contrattuale, sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale ex art 2946 cod civ con la sua decorrenza dalla data del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1487, Cod. Civ. art. 1488, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)