Sez. 6, Sentenza n. 2157 del 15/06/1998 Cc. (dep. 28/07/1998) Rv. 212232 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Richiesta di riesame di provvedimento applicativo di custodia in carcere - Sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari - Inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per effetto di un provvedimento successivo fa venire meno l'interesse alla impugnazione pendente contro l'applicazione della più grave misura, anche quando l'impugnazione stessa verta sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. E ciò perché l'interesse ad impugnare presuppone la persistenza dell'oggetto della impugnazione, un oggetto non più sussistente nei casi in cui, per effetto della sostituzione, si produca l'effetto estintivo della misura; inoltre, perché il provvedimento sostitutivo può interferire, per la sopravvenienza di fatti nuovi, anche sull'attuale presenza degli indizi gravi, comportando il pericolo di decisioni contrastanti; infine, perché l'inammissibilità per mancanza di interesse dell'impugnazione relativa al provvedimento sostituito si risolve in una decisione meramente processuale, inidonea, in quanto tale, a determinare preclusioni ispirate al principio "ne bis in idem" (fattispecie in tema di misure cautelari a fini estradizionali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)