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Sez. 2, Sentenza n. 15900 del 16/03/2006 Cc. (dep. 08/05/2006) Rv. 234244 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere in ragione della sostituzione, nelle more dell'impugnazione, di tale misura con altra meno afflittiva - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234244-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È illegittima la decisione con cui il giudice, in sede di appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione - avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere - per carenza di interesse, essendo intervenuta nelle more la sostituzione della più grave misura cautelare con altra meno afflittiva (nella specie obbligo di dimora), in quanto detta sostituzione non fa venire meno l'interesse all'impugnazione concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allorché il provvedimento sostitutivo si fondi sull'attenuazione delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)