Sez. 1, Sentenza n. 4946 del 04/04/2001 (Rv. 545513 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Clausola di esclusione della responsabilità per valori eccedenti un determinato ammontare - Natura giuridica - Patto limitativo del debito risarcitorio - Configurabilità - Patto limitativo dell'oggetto del contratto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Disciplina ex artt. 1229, 1469 quinquies cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell'inadempimento di essa all'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell'utente), fissa un massimale all'entità del danno dovuto in dipendenza dell'inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta tanto alle disposizioni dell'art. 1229 primo comma, cod. civ., in tema di nullità dell'esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave, quanto a quelle di cui agli artt. 1469 bis seguenti stesso codice, in tema di "inefficacia" ("rectius", nullità) di clausole comportanti uno squilibrio a carico del cliente - consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento della banca, in una limitazione nella proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti della stessa (art. 1469 quinquies, punto 2 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 1469 quinquies n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)