Sez. 1, Sentenza n. 14462 del 29/07/2004 (Rv. 575887 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Mancata comunicazione alla banca, da parte del cliente, in ordine ai beni immessi ed al loro valore - Violazione del dovere di buona fede e conseguente limitazione dell'obbligo risarcitorio della banca - Configurabilità - Esclusione - Ragioni e fondamento.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, ed è è pertanto soggetta alla disposizione dell'art. 1229 cod. civ. in tema di nullità dell'esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave; ne consegue che, una volta che il cliente abbia fatto uso delle naturali potenzialità del contratto - la cui funzione tipica consiste nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata -, non è configurabile, da parte sua, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)