Sez. 2, Ordinanza n. 13154 del 18/05/2025 (Rv. 675367-01)
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - IN GENERE | Disciplina ex art. 889 c.c. - Estensione alle opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. - Condizioni - Applicabilità alla piscina - Criteri.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - IN GENERE
L'obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato, in via di interpretazione estensiva, anche per le opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. (nella specie, piscina), purché sia accertata in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, l'esistenza di un'eguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento.
Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)