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Sez. 2, Sentenza n. 3643 del 29/05/1986 (Rv. 446544 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - ESTENSIONE ALLE OPERE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE DALL'ART. 889 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446544-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - ESTENSIONE ALLE OPERE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE DALL'ART. 889 COD. CIV. - CONDIZIONI.*

L'Obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato anche per le opere non espressamente contemplate dalla norma dell'art. 889 cod. civ. (nella specie serbatoio), ma soltanto se sia accertata in concreto, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, l'esistenza di una uguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento. (V 1625/83, mass n 426463; (Conf 3070/74, mass n 371530; (Conf 1662/74, mass n 369843; (Conf 587/73, mass n 362668; (Conf 2369/71, mass n 353286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)