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Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 12/02/1988 (Rv. 457598 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - I.V.A. DOVUTA AL DIFENSORE DAL VINCITORE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457598-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - I.V.A. DOVUTA AL DIFENSORE DAL VINCITORE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra - ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e indipendentemente dalla prova dell'effettiva erogazione - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.V.A. Per i compensi al proprio difensore, salvo che il soccombente dimostri, o risulti altrimenti dagli Atti, che la suindicata erogazione non debba avvenire per legge, ovvero che la parte possa, per la propria qualità personale, rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisca una spesa ai sensi di cui agli artt. 90 e 91 cod. proc. civ.. (Conf 5641/81, mass n 416351; (Conf 1005/81, mass n 411530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)