diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 28/10/1981 (Rv. 416351 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI I.V.A. PER I COMPENSI AL PROPRIO DIFENSORE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416351-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI I.V.A. PER I COMPENSI AL PROPRIO DIFENSORE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore della controversia rientra, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., e quindi indipendentemente dalla prova della concreta erogazione, anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.V.A. Per i compensi al proprio difensore, salvo che il soccombente dimostri (o risulti altrimenti dagli Atti) che la suindicata erogazione non debba avvenire, per legge, ovvero che la controparte possa, per la qualità personale, a sua volta rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisca una spesa nei sensi di cui agli artt. 90 e 91 cod. proc. civ. (V. 3165/81, mass. N. 413731; (V. 1005/81, mass. N. 411530; (V. 854/81, mass. N. 411344; (V. 439/80, mass. N. 403809; (V. 4563/79, mass. N. 401075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)