Sez. 1, Sentenza n. 2925 del 22/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207743 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata indicazione nel provvedimento del pubblico ministero del reato per cui si procede - Integrazione della lacuna da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che dispone o conferma il sequestro probatorio o preventivo, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato non costituisce carenza di tipo motivazionale, alla quale possa quindi porsi rimedio da parte del tribunale del riesame, nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando, in realtà, al solo pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)