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Sez. 3, Sentenza n. 498 del 13/02/1968 (Rv. 331556 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - AD ESECUZIONE INIZIATA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331556-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - AD ESECUZIONE INIZIATA - AMMISSIBILITA.*

La circostanza che l'esecuzione sia stata iniziata non esclude il provvedimento di revoca dell'esecuzione provvisoria previsto, in via alternativa, con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, dall'art. 351 cod.proc.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)