Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 23/05/1969 (Rv. 340935 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - AD ESECUZIONE INIZIATA - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE - DIFFERENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - AD ESECUZIONE INIZIATA - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE - DIFFERENZE.*
La circostanza che l'esecuzione sia stata iniziata non esclude il provvedimento di revoca dell'esecuzione provvisoria previsto, in via alternativa, con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, dall'art.351 cod proc civ. la revoca, infatti, concerne i casi di esecuzione provvisoria disposta contra legem, mentre la sospensione e provvedimento di natura cautelare, fondato su valutazioni discrezionali di opportunita la prima, quale misura rescissoria, invalidante l'efficacia esecutiva del titolo, comporta la caducazione degli Atti compiuti, mentre la seconda ha effetti immediati ma circoscritti, impedendo solo la prosecuzione dell'esecuzione iniziata e facendo salvo il diritto della parte a dimostrare nel giudizio di opposizione l'inesistenza, l'invalidita, l'inefficacia del titolo esecutivo o del diritto per la tutela del quale il creditore agisce. (V.498-68 mass 331556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)