Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 10/10/1983 (Rv. 430720 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - ISTITUTO DELL'ADOZIONE SPECIALE - FUNZIONE - ABBANDONO DI UN NATURALE DA PARTE DEL GENITORE COSTRETTO DALLA NECESSITÀ DI PROVVEDERE AI FIGLI LEGITTIMI GIÀ AVUTI E VIVENTI IN ALTRA FAMIGLIA - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - ISTITUTO DELL'ADOZIONE SPECIALE - FUNZIONE - ABBANDONO DI UN NATURALE DA PARTE DEL GENITORE COSTRETTO DALLA NECESSITÀ DI PROVVEDERE AI FIGLI LEGITTIMI GIÀ AVUTI E VIVENTI IN ALTRA FAMIGLIA - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
L'istituto dell'adozione speciale non ha finalità sanzionatorie di una condotta riprovevole dei genitori verso il figlio minore, ma mira a tutelare il preminente diritto di quest'ultimo ad un sano e normale sviluppo della sua personalità fisica e psichica, sostituendo i genitori in tutti i casi in cui, anche indipendentemente dalla loro colpa, non riescano, per circostanze non transitorie e non facilmente superabili, ad assistere, educare ed allevare il figlio. Non può, pertanto, costituire impedimento alla dichiarazione di adottabilità l'abbandono di un figlio naturale da parte del genitore che a ciò sia costretto dalla necessità di provvedere contemporaneamente ai figli legittimi già avuti e viventi in altra famiglia. (Conf 2641/82, mass n 420508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)