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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 28/04/1982 (Rv. 420508 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO DI UN FIGLIO NATURALE PER LA NECESSITÀ DI PROVVEDERE CONTEMPORANEAMENTE AI FIGLI LEGITTIMI GIÀ AVUTI E VIVENTI IN ALTRA FAMIGLIA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420508-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO DI UN FIGLIO NATURALE PER LA NECESSITÀ DI PROVVEDERE CONTEMPORANEAMENTE AI FIGLI LEGITTIMI GIÀ AVUTI E VIVENTI IN ALTRA FAMIGLIA - INCLUSIONE.*

L'istituto dell'adozione speciale non ha finalità sanzionatorie di una condotta riprovevole dei genitori verso il figlio minore, ma mira solo a tutelare il preminente diritto di quest'ultimo ad un sano e normale sviluppo della sua personalità fisica o psichica, sostituendo i genitori in tutti i casi in cui, anche indipendentemente dalla loro colpa, non riescano, per circostanze non transitorie e non facilmente superabili, ad assistere, educare ed allevare il figlio. Non può, pertanto, costituire impedimento alla dichiarazione di adottabilità l'abbandono di un figlio naturale da parte del genitore che a ciò sia costretto dalla necessità di provvedere contemporaneamente ai figli legittimi già avuti, e viventi in altra famiglia. (V 6105/81, mass n 416902; (V 1822/81, mass n 412507; (V 574/81, mass n 411060; (V 4782/80, mass n 408603; (V 2788/80, mass n 406554; (V 1068/80, mass n 404548; (V 4650/79, mass n 401200; (1267/78, mass n 390626; (V 5416/77, mass n 389077; (V 3074/76, mass nn 381849 e 381850; (Conf 1065/81, mass n 411610; (Conf 3035/80, mass n 406797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)