Sez. 3, Sentenza n. 2365 del 20/08/1973 (Rv. 365707 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*
La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di primo grado fatta alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione eseguita al procuratore stesso. (V 998/67, mass n 327295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)