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Sez. 3, Sentenza n. 2365 del 20/08/1973 (Rv. 365707 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1973-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365707-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*

La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di primo grado fatta alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione eseguita al procuratore stesso. (V 998/67, mass n 327295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)