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Sez. 3, Sentenza n. 998 del 12/05/1967 (Rv. 327295 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE INVECE CHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327295-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE INVECE CHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*

Nel caso in cui l'atto riassuntivo del processo venga notificato alla parte personalmente, anziche al procuratore costituito, la nullita della notificazione non puo essere rilevata e rimane sanata con effetto ex tunc, se l'intimato si costituisce, quand'anche la Costituzione avvenga al solo scopo di far valere il vizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)