Sez. 3, Sentenza n. 998 del 12/05/1967 (Rv. 327295 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE INVECE CHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE INVECE CHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
Nel caso in cui l'atto riassuntivo del processo venga notificato alla parte personalmente, anziche al procuratore costituito, la nullita della notificazione non puo essere rilevata e rimane sanata con effetto ex tunc, se l'intimato si costituisce, quand'anche la Costituzione avvenga al solo scopo di far valere il vizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)