Sez. U, Sentenza n. 7939 del 06/08/1990 (Rv. 468628 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - ART. 3 DEL R.D.L. N. 1578 DEL 1933 - ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER I DIPENDENTI ISCRITTI IN UFFICI LEGALI - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DI SOCIETÀ PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA O SOGGETTE A CONTROLLI PUBBLICISTICI - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - ART. 3 DEL R.D.L. N. 1578 DEL 1933 - ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER I DIPENDENTI ISCRITTI IN UFFICI LEGALI - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DI SOCIETÀ PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA O SOGGETTE A CONTROLLI PUBBLICISTICI - ESCLUSIONE.*
L'art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l'iscrizione nell'albo speciale per i dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di enti pubblici, e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, SIP), ancorché con partecipazione pubblica, ovvero soggette a controlli pubblicistici (senza che sia configurabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, alla stregua dell'obiettiva diversità delle situazioni degli uni e degli altri, anche per quanto attiene alle esigenze di tutela dell'autonomia ed efficienza della professione forense). (V 115/87, mass n 449904).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)