Sez. U, Sentenza n. 115 del 12/01/1987 (Rv. 449904 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - AVVOCATI ALLE DIPENDENZE DI ENTI - FACOLTÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FAVORE ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DA ENTI PRIVATI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - AVVOCATI ALLE DIPENDENZE DI ENTI - FACOLTÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FAVORE ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DA ENTI PRIVATI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La facoltà di avvocati e procuratori, alle dipendenze di enti, di esercitare l'attività professionale, in favore esclusivo del datore di lavoro e previa iscrizione negli appositi elenchi speciali annessi agli albi, è riconosciuta dall'art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 soltanto con riguardo agli enti pubblici, non anche pertanto con riguardo a quelli privati (nella specie, Banco di santo spirito), restando irrilevante il fatto che questi ultimi operino in settori di interesse generale e siano quindi soggetti a limitazioni e controlli dell'autorità amministrativa. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la diversità del suddetto trattamento di avvocati e procuratori trova obiettiva giustificazione nella natura pubblica o privata delle strutture in cui essi si inseriscono come dipendenti e nella peculiarità delle rispettive esigenze.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)