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Sez. 2, Sentenza n. 1431 del 24/03/1978 (Rv. 390806 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE DISTANZE TRA FABBRICATI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI ALTRE NORME TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA DELLE COSTRUZIONI - PRESUNZIONE RELATIVA DI INSTABILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390806-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE DISTANZE TRA FABBRICATI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI ALTRE NORME TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA DELLE COSTRUZIONI - PRESUNZIONE RELATIVA DI INSTABILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*

La presunzione assoluta di pericolo per la pubblica incolumita, con riferimento alle costruzioni nelle zone sismiche, deve ritenersi sussistente, per la violazione delle norme del RDL 22 novembre 1937, n 2105, relative alle distanze tra fabbricati, con conseguente riconoscimento del diritto soggettivo dei privati all'osservanza di esse da parte dei vicini (art 871 cod civ in relazione agli artt 872 e 873 dello stesso codice), ma non anche per l'inosservanza di tutte le norme tecniche del suddetto decreto, relative alle modalita delle costruzioni nelle zone sismiche, l'esame delle quali non conduce alla presunzione iuris et de iure di insufficiente staticita di un edificio costruito in violazione di una qualsiasi delle suddette norme, ben potendosi costruire un fabbricato, secondo i dettami di una tecnica edilizia diversa da quella considerata nel decreto, o piu moderna, in modo tale da garantire la piu sicura stabilita di esso anche in zona sismica. La presunzione di instabilita che deve riconoscersi ricorrere nel caso di inosservanza delle norme di costruzione va qualificata relativa (iuris tantum), con conseguente ammissibilita della prova contraria. (Conf 1060/73, mass n 363543; (Conf 2193/69, mass n 341526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)