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Sez. U, Sentenza n. 1075 del 16/04/1973 (Rv. 363543 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO DEGLI ORTOVIVAISTI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE - REDDITO DELL'IMPRESA AGRICOLA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363543-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO DEGLI ORTOVIVAISTI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE - REDDITO DELL'IMPRESA AGRICOLA - LIMITI.*

Il reddito derivante agli ortovivaisti dal trasporto e messa dimora, nei terreni degli acquirenti, delle piantine prodotte nei vivai, e compreso nel reddito dell'impresa agricola e non e percio soggetto all'imposta di ricchezza mobile, purche la relativa attivita non realizzi un'autonoma speculazione commerciale ed industriale, con il sussidio di opere e di mezzi estranei alla coltivazione dei fondi. (Conf 3470/72, mass n 361277; 2622/71, mass n 353758).*

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)