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Sez. 1, Sentenza n. 23505 del 19/11/2010 (Rv. 614773 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Presupposti - Verbale di immissione in possesso - Necessità - Ripartizione dell'onere della prova.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614773-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, a norma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e che il proprietario di questo subisca, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne, con la conseguenza che, in mancanza del suddetto verbale, non è possibile addivenire alla statuizione sull'ammontare dell'indennizzo; è salva la prova, cui è ammessa la P.A., di dimostrare la mancata effettiva presa di possesso dell'immobile e altresì la prova, cui è ammesso il proprietario, di dimostrare di aver subito un reale pregiudizio nel periodo precedente all'immissione in possesso, per effetto dell'adozione del decreto di occupazione d'urgenza cui consegue soltanto l'indisponibilità giuridica del bene.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)