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Sez. 5, Sentenza n. 15994 del 29/07/2005 (Rv. 583258 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico (ivi comprese le stazioni marittime dei porti) - Esenzione dall'imposta - "Ratio" - Condizioni di applicabilità - Inerenza delle notizie all'attività esercitata dall'impresa di trasporto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583258-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, lettera e), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per "la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere" (e, dunque, anche delle stazioni marittime dei porti) "inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto" mira ad agevolare al massimo ogni possibile orientamento dei cittadini utenti, sottraendo alla tassazione messaggi che, se posti all'esterno della stazione di trasporto pubblico, ricadrebbero invece tra quelli tassabili. Ai fini dell'esenzione è richiesto soltanto che si tratti di notizie inerenti l'attività di impresa, dirette, cioè, ad individuare l'impresa di trasporto ed a rappresentare le sue caratteristiche, nonché il tipo di prodotti e di servizi offerti: risultando ogni possibile dubbio al riguardo fugato dalla distinzione tra la previsione ampia concernente i cartelli posti all'interno della stazione e quella ristretta e condizionata relativa ai cartelli collocati all'esterno di essa, i quali, in base allo stesso art. 17, lettera e), del d.lgs. n. 507 del 1993, godono dell'esenzione solo per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)