diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8616 del 11/04/2014 (Rv. 630194 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Oggetto - Segnali stradali di avvio a fabbriche e stabilimenti - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630194-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 39 lett. C, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 51 bis com. 3, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)