Sez. 1, Sentenza n. 1243 del 04/03/1981 (Rv. 411822 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ai comuni della regione siciliana, la deliberazione della giunta municipale, purche inviata all'apposita commissione di controllo, e atto idoneo ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio, senza necessita di ratifica da parte del consiglio comunale (art 63 del DL provvedimento della regione Sicilia 29 ottobre 1955 n 6). (V 2814/68, mass n 335468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)