Sez. L, Sentenza n. 14 del 07/01/2015 (Rv. 634003 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Pensione di anzianità a carico della cassa geometri - Cancellazione dal relativo albo - Condizione - Necessità - Prospettata incostituzionalità - Infondatezza.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Il conseguimento della pensione di anzianità a carico della Cassa geometri è subordinato, in forza dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, alla cancellazione dell'interessato dal relativo albo, quale necessaria condizione strettamente inerente alla specifica "ratio" di tale forma di pensione, sicché la predetta previsione non è passibile di sospetti di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 3 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)