Sez. L, Sentenza n. 17783 del 06/09/2005 (Rv. 583188 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Geometri - Svolgimento di attività di impresa - Incompatibilità al godimento della pensione di anzianità - Esclusione - Delibera del comitato dei delegati in data 22 dicembre 1997 - Previsione dello svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo tra le cause di incompatibilità - Illegittimità - Disapplicazione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di previdenza obbligatoria a favore dei geometri, lo svolgimento di attività di impresa non costituisce di per sé causa di incompatibilità al godimento della pensione di anzianità, a norma dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede come causa di incompatibilità l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente. Conseguentemente, la delibera del comitato dei delegati in data 22 dicembre 1997, con la quale sono state estese le cause di incompatibilità allo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, è illegittima, e deve essere disapplicata, perché in contrasto con l'art. 3 della citata legge n. 773 del 1982, non detenendo, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, alcun potere di modificare i requisiti per l'accesso e il godimento della pensione di anzianità, né alla stregua del d.lgs. n. 509 del 1994, sulla cui base la Cassa è stata privatizzata, né alla stregua dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)