Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8169 del 03/04/2018 (Rv. 648539 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME | Art. 2035 c.c. - "Soluti retentio" - Nozione di buon costume - Contenuto - Pagamento di somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro - Contrarietà a norme imperative ma anche al buon costume - Sussistenza - Ripetibilità della prestazione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME
Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall'esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2035, Cod. Proc. Civ. art. 1343, Cod. Proc. Civ. art. 1418
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)