Sez. 2, Sentenza n. 3860 del 11/06/1986 (Rv. 446698 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE - ESECUZIONE DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI NELL'INERZIA DEGLI ALTRI - RICORSO AL CREDITO BANCARIO DA PARTE DEI PRIMI - OBBLIGAZIONE DEI SECONDI - RIMBORSO DELLE SPESE - INTERESSI BANCARI CORRISPOSTI PER CONSEGUIRE IL PRESTITO - INCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE - ESECUZIONE DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI NELL'INERZIA DEGLI ALTRI - RICORSO AL CREDITO BANCARIO DA PARTE DEI PRIMI - OBBLIGAZIONE DEI SECONDI - RIMBORSO DELLE SPESE - INTERESSI BANCARI CORRISPOSTI PER CONSEGUIRE IL PRESTITO - INCLUSIONE.*
Qualora, al fine del consolidamento delle strutture di un fabbricato condominiale, si renda indispensabile l'esecuzione di lavori, sia su porzioni comuni, sia in appartamenti di proprietà esclusiva di alcuni condomini, e, a fronte dell'inerzia di costoro, provvedano alle une ed alle altre opere altri condomini, ricorrendo al credito bancario per la disponibilità della somma all'uopo occorrente, a questi ultimi condomini deve riconoscersi, mediante Azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (e stante anche la non invocabilità, nel rapporto fra condomini, delle Disposizioni dell'art. 936 cod. civ. in tema di opere sul fondo altrui), il diritto di conseguire dai primi il rimborso delle spese affrontate, per la parte di loro spettanza, ivi compresi gli interessi bancari sopportati per conseguire detto prestito (e non quindi i minori interessi di cui al tasso legale, trattandosi di una componente dell'obbligazione principale di rimborso delle erogazioni effettuate dai condomini diligenti). (V 970/83, mass n 425749; (V 5511/81, mass n 416215; (V 1959/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)