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Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/10/1981 (Rv. 416215 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE- OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - CONDOMINO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416215-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE- OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - CONDOMINO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni dettate dall'art. 936 cod. civ., per le opere fatte da un terzo con materiali propri su un fondo altrui, non trovano applicazione con riguardo ai soggetti che siano legati da preesistenti rapporti giuridici sottoposti a specifica disciplina normativa, sì da non poter essere considerati reciprocamente come "terzi". Pertanto, in tema di condominio negli edifici, deve escludersi l'operatività della citata norma tanto nel caso di costruzione eseguita dal condomino sul bene comune, quanto nel caso analogo di costruzione eseguita dal condomino sulla proprietà esclusiva di altro condomino. (V. 3479/78, mass. N. 392960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)