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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018 (Rv. 648485 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Spese al contumace vittorioso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648485-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel processo tributario, come implicitamente confermato dall'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, la stessa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, il quale, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)