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Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011 (Rv. 619035 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619035-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Principio enunciato in riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione compiuta dal giudice di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)