Sez. L, Sentenza n. 11364 del 17/06/2004 (Rv. 573704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Espletamento di mansioni appartenenti a qualifica superiore - Accertamento del diritto e condanna all'attribuzione della qualifica superiore - Eseguibilità - Facere infungibile - Esclusione - Contenuto imperativo della decisione - Effetti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Le sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica, ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica (ed il conferimento delle relative mansioni) avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore. Pertanto, ai fini della condanna del datore di lavoro ad un facere infungibile, l'effetto imperativo della decisione si estrinseca nel legittimare il lavoratore ad offrire la propria prestazione lavorativa esclusivamente con quelle modalità che la controparte è condannata ad accettare e con la conservazione del diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 431 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)